Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento 12R (L.R. n. 3/2010 es.m.i) sono considerate situazioni di emergenza abitativa quelle dei nuclei che:
Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento 12R (L.R. n. 3/2010 es.m.i) sono considerate situazioni di emergenza abitativa quelle dei nuclei che:
- sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
- devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
- abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
- si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
- risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altrastruttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.
- sono titolari di sistemazione provvisoria, di cui all' articolo 10,comma 5, della l.r. n. 3/2010 e s.m.i., in scadenza, qualora il comune accerti l'impossibilità per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa
- donne vittime di violenza che devono abbandonare la loro abitazione