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001249
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Autotutela per annullamento o revisione di atti tributari

  • Servizio attivo
Protocollazione Corrispondenza

Modalità per attivare il procedimento di annullamento e/o rettifica atti tributari


A chi è rivolto

A tutti i soggetti che presentino richiesta presso il Comune

Descrizione

Modalità per attivare il procedimento di annullamento e/o rettifica del presente atto nei casi di: errore di persona; errore di calcolo; errore sull'individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria; errore sul presupposto d'imposta; mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

A tal fine è possibile trasmettere un’apposita istanza alla quale deve essere allegata la documentazione utile, non già nella disponibilità dell’Ente, a supporto di quanto richiesto.

Ai sensi dell’art. 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’autotutela non è dovuta in ipotesi di sentenza passata in giudicato favorevole all’Ente ovvero se è decorso un anno dalla definitività dell’atto.

L’istanza di riesame in autotutela non sospende né interrompe il termine di pagamento né quello previsto per la presentazione del ricorso presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino.

Come fare

Trasmettere apposita istanza alla quale deve essere allegata la documentazione utile, non già nella disponibilità dell'Ente, a supporto di quanto richiesto

Cosa serve

Presentare  presso l'Ufficio Tributi del Comune istanza in carta semplice e relativa documentazione comprovante l'oggetto della richiesta

Cosa si ottiene

L'ottenimento della documentazione richiesta

Tempi e scadenze

30 giorni dalla presentazione dell'istanza

Accedi al servizio

  • Non digitale

Contattare l'Ufficio Tributi del Comune

Casi particolari

Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile, il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalità per attivare tale potere

Segretario Generale Dott.ssa Laura Fasano - Telefono 0118228019 - mail: laura.fasano@comune.sanmaurotorinese.to.it
Il potere di intervento sostitutivo viene attivato rivolgendo richiesta scritta da inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

Tale mail (e numero di telefono) è da utilizzare solo nel caso in cui non si sia ricevuta risposta scritta entro 30 giorni dalla mail del Responsabile del servizio interessato.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato

Entro 60 giorni dalla data della notifica dell’atto è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Per la notifica dei ricorsi tributari si applicano le disposizioni previste dall'art. 16-bis del predetto decreto legislativo sulla obbligatorietà del Processo Tributario Telematico; pertanto tutti i ricorsi vanno obbligatoriamente notificati a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it salvo per i ricorsi promossi dai contribuenti che decidono di stare in giudizio senza assistenza tecnica, nei casi ove è previsto dalla legge, per i quali la notifica telematica è meramente facoltativa, potendo continuare ad avvalersi delle modalità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il termine perentorio per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica del presente atto.

Il ricorrente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso, deve costituirsi in giudizio mediante deposito telematico dello stesso e dei documenti che intende produrre sul Portale della Giustizia Tributaria, salvo che per i ricorsi depositati dai contribuenti che decidono di stare in giudizio personalmente per i quali il deposito telematico è meramente facoltativo, potendo costituirsi in giudizio secondo le modalità tradizionali di cui all’art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Se l’importo del tributo è superiore ad € 3.000,00 è necessario che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all’assistenza tecnica nel processo tributario.

Le istruzioni sopra impartite per i ricorsi non sostituiscono la consultazione del D.Lgs. 546/92, la mancata osservazione delle disposizioni di Legge in materia potrebbe comportare l'inammissibilità del ricorso.

Ulteriori informazioni

Responsabile del procedimento: Dott. ssa Fiammetta Taddei
Dirigente responsabile: Dott.ssa Laura Mezzano

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Pagina aggiornata il 13/10/2025

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