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Dichiarazione TARI

  • Servizio attivo

Come presentare la Dichiarazione TARI


A chi è rivolto

A tutti i soggetti che presentino richiesta presso il Comune

Descrizione

Il cittadino che per vari motivi inizia, varia o cessa l’occupazione di un immobile deve presentare entro 90 giorni dal verificarsi del fatto la dichiarazione di iscrizione, variazione o cessazione all’ufficio tributi utilizzando il modello predisposto dal Comune e messo a disposizione degli utenti.
La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
  • per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge.

La dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere i dati identificativi del dichiarante, l’ubicazione, la superficie e i dati catastali dell’immobile, la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, codice fiscale , partita IVA, codice ATECO dell’attività, sede legale), i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile, l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree, l’indicazione del proprietario se diverso dal denunciante, la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

Come fare

Trasmettere apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune

Cosa serve

L'istanza su modulo predisposto dall’Ente in carta semplice può essere consegnata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data risultante dal timbro postale o la data di ricezione della pec. 
L'istanza deve essere regolarmente sottoscritta dal dichiarante. Nell’ipotesi di invio tramite PEC l'istanza deve essere sottoscritta anche con firma digitale.

Cosa si ottiene

L'ottenimento della documentazione richiesta

Tempi e scadenze

30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
I benefici riconosciuti hanno decorrenza secondo quanto indicato dai Regolamenti comunali e norme fiscali.

Accedi al servizio

  • Non digitale

Contattare l'Ufficio Tributi del Comune

Casi particolari

Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile, il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalità per attivare tale potere

Segretario Generale Dott.ssa Laura Fasano - Telefono 0118228019 - mail: laura.fasano@comune.sanmaurotorinese.to.it
Il potere di intervento sostitutivo viene attivato rivolgendo richiesta scritta da inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

Tale mail (e numero di telefono) è da utilizzare solo nel caso in cui non si sia ricevuta risposta scritta entro 30 giorni dalla mail del Responsabile del servizio interessato.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato

Entro 60 giorni dalla data della notifica dell’atto è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Per la notifica dei ricorsi tributari si applicano le disposizioni previste dall'art. 16-bis del predetto decreto legislativo sulla obbligatorietà del Processo Tributario Telematico; pertanto tutti i ricorsi vanno obbligatoriamente notificati a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it salvo per i ricorsi promossi dai contribuenti che decidono di stare in giudizio senza assistenza tecnica, nei casi ove è previsto dalla legge, per i quali la notifica telematica è meramente facoltativa, potendo continuare ad avvalersi delle modalità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il termine perentorio per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica del presente atto.

Il ricorrente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso, deve costituirsi in giudizio mediante deposito telematico dello stesso e dei documenti che intende produrre sul Portale della Giustizia Tributaria, salvo che per i ricorsi depositati dai contribuenti che decidono di stare in giudizio personalmente per i quali il deposito telematico è meramente facoltativo, potendo costituirsi in giudizio secondo le modalità tradizionali di cui all’art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Se l’importo del tributo è superiore ad € 3.000,00 è necessario che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all’assistenza tecnica nel processo tributario.

 Le istruzioni sopra impartite per i ricorsi non sostituiscono la consultazione del D.Lgs. 546/92, la mancata osservazione delle disposizioni di Legge in materia potrebbe comportare l'inammissibilità del ricorso.

 

Ulteriori informazioni

Responsabile del procedimento: Dott. ssa Fiammetta Taddei
Dirigente responsabile: Dott.ssa Laura Mezzano

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Pagina aggiornata il 13/10/2025

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