Alle madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie.
Le madri extra-comunitarie devono soddisfare uno dei seguenti requisiti:
- titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere familiare di cittadini dell'Unione Europea (Decreto Legislativo 6 febbraio n. 30 del 2007);
- essere familiare di cittadino titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- essere titolare di permesso di soggiorno per asilo politico (o loro famigliari o superstiti);
- essere titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- essere cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia o suo famigliare;
- essere titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o loro famigliare ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
- aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o essere familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea;
- essere apolide o familiare/superstite di apolide.
L’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre nei seguenti casi:
- Persone diverse dalla madre: se la madre è minorenne
(residente e regolarmente soggiornate in Italia al momento del parto)
- Persone diverse dalla madre: a seguito del decesso della madre del neonato
(o di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre)