Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o dal segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tale adempimento.
Rif. Normativi: D.M. 14.2.1992 modificato D.M. 16.11.1992